Le soccorritrici e i soccorritori del SAS vengono allertati con il numero d’allarme 1414. La centrale operativa della Rega, attiva 24 ore su 24, coordina tutti i mezzi di intervento garantendo un intervento di salvataggio rapido e appropriato.
Left content
Ulteriori informazioni sull'allarme
La rete d’emergenza
Il canale E (Emergency Channel)
Il canale E (Emergency Channel) (161.300 MHz) è a disposizione di chiunque sul territorio nazionale per dare l'allarme in caso d'emergenza ovunque i collegamenti telefonici non siano funzionanti. Sulla frequenza citata si può chiedere soccorso. Il canale E è sorvegliato dalla centrale operativa della Rega.
La rete radio di soccorso utilizza l'infrastruttura della rete della Rega. Sebbene la copertura sia ampia, ci sono alcune zone non coperte dalla rete. L’allarme mediante il canale E della Rega non è pertanto possibile da qualsiasi luogo in Svizzera.
A partire dal 2012, la Rega doterà gradualmente la propria rete radio di uno squelch di 123.0 Hz, un filtro che consente di eliminare disturbi e interferenze (come nell'Alta Savoia/Francia, e nella Valle d'Aosta/Italia). In linea di principio sarà sempre possibile dare l’allarme alla centrale operativa della Rega tramite chiamata selettiva e senza squelch.
A coloro che acquistano una nuova radio per le chiamate d’emergenza si raccomanda di verificare che questa sia munita di uno squelch di 123.0 Hz.
Canton Vallese
Organizzazione di soccorso OCVS
Nel Canton del Vallese, le operazioni di soccorso rientrano nella competenza dell’organizzazione di soccorso OCVS. L’allarme viene emesso con il numero 144. La centrale di pronto intervento sanitario 144 del Vallese e la centrale operativa della Rega sono attive 24 ore su 24 e sono collegate fra loro.
È possibile rivolgersi al 1414 o 144, indipendentemente dal cantone di residenza.
Costi in caso di allerta
Le spese di soccorso
In Svizzera, in linea di principio, le spese di soccorso vengono addebitate al paziente. Nella maggior parte dei casi, l’importo previsto dall’assicurazione di base dell’assicurazione malattie per coprire le spese delle operazioni di soccorso, di recupero e di ricerca è estremamente esiguo (CHF 500.- per anno civile). Considerato che le azioni di ricerca o di salvataggio in montagna sono particolarmente costose, è quindi opportuno diventare sostenitori della Rega e stipulare un’assicurazione complementare presso la cassa malati o presso un’assicurazione privata contro gli infortuni. Il SAS riconosce integralmente le norme dei sostenitori della Rega. Se il paziente è un sostenitore della Rega, gli importi restanti non coperti dalla cassa malati o dall’assicurazione contro gli infortuni vengono ammortizzati dal SAS.
Norme
Per quanto riguarda la questione di chi deve assumersi i costi dell’intervento, non ha importanza se ad allertare una colonna di soccorso del CAS, la REGA o la polizia siano stati terzi non implicati, amici della persona in difficoltà o lo stesso infortunato. Valgono le regole seguenti:
• La persona in difficoltà è tenuta a rimborsare tutte le spese legate alle misure che sono state messe in atto nel suo interesse poiché ritenute necessarie, utili e adeguate alle circostanze. Tale diritto sussiste anche qualora non sia stato possibile ottenere lo scopo perseguito.
• Coloro che, dopo un’escursione, non annunciano come stabilito il proprio ritorno e non sono rintracciabili telefonicamente o in altro modo sono tenuti a rimborsare le spese dell’operazione di ricerca avviata in seguito, anche se questa si è rivelata inutile o infruttuosa.
• Coloro che chiedono aiuto per un terzo che non può essere soccorso in altro modo e che si trova in difficoltà, non rispondono dei costi correlati alla loro richiesta di soccorso.
• Coloro che nel prestare aiuto a una persona in difficoltà generano costi oppure subiscono danni di qualsiasi natura, non dovranno assumersi personalmente tali costi.